BCE

SEBC

SEBC Acr. di: Sistema Europeo di Banche Centrali (fr. Système européen de banques centrales SEBC; ingl. European System of Central Banks -ESCB) è composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati membri dell’UE (15 al 2001). Esso è previsto dal trattato di Maastricht del 7.2.1992 (art. 8, ex 4A TUE; artt. 105-111, nuova denominazione, TCE) insieme all’IME e alla BCE. Il trattato e un apposito Protocollo, allegato al TCE, definiscono compiti e statuto del SEBC (oltre che della BCE) e stabiliscono che esso è composto dalla BCE e dalle BCN degli Stati membri. Il SEBC è stato istituito con decorrenza dal 1°.6.1998 (al pari della BCE), ma con un’area di attività parziale quanto ai compiti di politica monetaria previsti dalle norme istitutive (v. infra SEBC, BCE ed Eurosistema). 1. Obiettivo e compiti. Il SEBC, l’IME e la BCE sono le tre strutture introdotte dal TUE per il governo della politica monetaria nell’UE.Obiettivo principale del SEBC (art.105.1 TCE e art. 2 del Protocollo) è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Il Consigli direttivo dellaBCE ha dato una definizione precisa di que- sto obiettivo, precisando che per “stabilità dei prezzi” si intende un aumento annuo dei prezzi al consumo inferiore al 2%. Subordinatamente a questo obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche dell’UE per contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici comunitari (sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; elevato livello di occupazione e di protezione sociale; parità tra uomini e donne; crescita sostenibile e non inflazionista; alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici; elevato livello di protezione dell’ambiente e miglioramento della qualità di quest’ultimo; miglioramento del tenoree della qualità di vita; coesione economica e sociale; solidarietà tra gli Stati membri; art. 2 TCE). I compiti fondamentali del SEBC sono definire e attuare la politica monetaria della Comunità; svolgere operazioni sui cambi in linea con le disposizioni del TCE (art. 111); detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Il SEBC deve inoltre contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario (art. 3 del Protocollo). Esso cura, con le BCN, la raccolta dei dati statistici direttamente presso le autorità nazionali o presso gli operatori economici. L’emissione di banconote a corso legale nell’area dell’euro è compiuta dalle BCN e alla BCE, ma il potere di autorizzarla è riservata alla BCE. Anche le quantità di monete coniabili dagli Stati membri sono autorizzate dalla BCE (art. 106 TCE). 2. SEBC, BCE ed Eurosistema. A differenza della BCE e delle BCN, il SEBC non ha personalità giuridica, propri dipendenti e nemmeno un proprio organo di governo, ma è supportato dagli uffici della BCE e governato dagli organi decisionali della BCE, che decide anche come e da chi esso è rappresentato nel campo della cooperazione internazionale (artt. 7 e 8 del Protocollo). Gli Stati membri trasferiscono al SEBC la sovranità in materia di politica monetaria, …

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