SEBC

SEBC Acr. di: Sistema Europeo di Banche Centrali (fr. Système européen de banques centrales

SEBC BCE europa sistema delle banche centraliSEBC; ingl. European System of Central Banks -ESCB) è composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati membri dell’UE (15 al 2001).

Esso è previsto dal trattato di Maastricht del 7.2.1992 (art. 8, ex 4A TUE; artt. 105-111, nuova denominazione, TCE) insieme all’IME e alla BCE.

Il trattato e un apposito Protocollo, allegato al TCE, definiscono compiti e statuto del SEBC (oltre che della BCE) e stabiliscono che esso è composto dalla BCE e dalle BCN degli Stati membri. Il SEBC è stato istituito con decorrenza dal 1°.6.1998 (al pari della BCE), ma con un’area di attività parziale quanto ai compiti di politica monetaria previsti dalle norme istitutive (v. infra SEBC, BCE ed Eurosistema).

1. Obiettivo e compiti.

Il SEBC, l’IME e la BCE sono le tre strutture introdotte dal TUE per il governo della politica monetaria nell’UE.Obiettivo principale del SEBC (art.105.1 TCE e art. 2 del Protocollo) è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Il Consigli direttivo dellaBCE ha dato una definizione precisa di que- sto obiettivo, precisando che per “stabilità dei prezzi” si intende un aumento annuo dei prezzi al consumo inferiore al 2%.

Subordinatamente a questo obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche dell’UE per contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici comunitari (sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; elevato livello di occupazione e di protezione sociale; parità tra uomini e donne; crescita sostenibile e non inflazionista; alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici; elevato livello di protezione dell’ambiente e miglioramento della qualità di quest’ultimo; miglioramento del tenoree della qualità di vita; coesione economica e sociale; solidarietà tra gli Stati membri; art. 2 TCE).

I compiti fondamentali del SEBC sono definire e attuare la politica monetaria della Comunità; svolgere operazioni sui cambi in linea con le disposizioni del TCE (art. 111); detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Il SEBC deve inoltre contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario (art. 3 del Protocollo).

Esso cura, con le BCN, la raccolta dei dati statistici direttamente presso le autorità nazionali o presso gli operatori economici. L’emissione di banconote a corso legale nell’area dell’euro è compiuta dalle BCN e alla BCE, ma il potere di autorizzarla è riservata alla BCE. Anche le quantità di monete coniabili dagli Stati membri sono autorizzate dalla BCE (art. 106 TCE).

2. SEBC, BCE ed Eurosistema.

A differenza della BCE e delle BCN, il SEBC non ha personalità giuridica, propri dipendenti e nemmeno un proprio organo di governo, ma è supportato dagli uffici della BCE e governato dagli organi decisionali della BCE, che decide anche come e da chi esso è rappresentato nel campo della cooperazione internazionale (artt. 7 e 8 del Protocollo).

Banca centraloe europea BCE

Gli Stati membri trasferiscono al SEBC la sovranità in materia di politica monetaria, ma in concreto l’autorità monetaria europea non è il SEBC, ma la BCE. Finora il SEBC opera solo per i 12 degli Stati membri hanno aderito alla terza fase dell’UEM e all’area dell’euro che dal 1°.1.1999:

 

  • Austria,
  • Belgio,
  • Francia,
  • Finlandia,
  • Germania,
  • Irlanda,
  • Italia,
  • Lussemburgo,
  • Paesi Bassi,
  • Portogallo,
  • Spagna;

dal 1°.1.2001 si sono aggiunti:

  • Grecia;

ne sono fuori dall’accordo di sistema:

  • Danimarca,
  • Regno Unito
  • Svezia.

Per evitare confusioni, la BCE denomina Eurosistema l’insieme della BCE e dei 12 Stati che hanno adottato l’euro.

Gli altri tre Stati continuano a condurre le rispettive politiche monetarie nazionali autonomamente e non partecipano alla formulazione e all’attuazione delle decisioni di politica monetaria unica della BCE. I tre Stati membri che non hanno aderito all’euro partecipano al Consiglio generale, organo temporaneo della BCE (v. infra). Lastruttura europea effettivamente operativa per la politica monetaria è l’Eurosistema.

3. Principio di indipendenza.

Vige per la BCE, per le BCN e per i componenti dei rispettivi organi decisionali il principio di indipendenza per cui essi non possono sollecitare io accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri e da qualsiasi altro organismo (art. 7 del Protocollo). Gli Stati membri sono impegnati a rispettare il principio di indipendenza e a non cercare di influenzare i componenti degli organi decisionali della BCE nell’assolvimento dei loro compiti.

4. Organi di governo dell’Eurosistema.

Sono gli stessi della BCE e cioè il Consiglio direttivo (composto da tutti membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro) e il Comitato esecutivo (composto da Presidente, Vicepresidente e altri quattro membri). Esiste, inoltre, un terzo organo decisionale, il Consiglio generale della BCE, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della BCE e dai Governatori di tutti gli Stati membri dell’UE. Il Consiglio generale contribuisce con funzioni consultive e di coordinamento e ai lavori preparatori per gli eventuali ampliamenti dell’area dell’euro.

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