Le regole INCOTERMS® della Camera di Commercio Internazionale

La International Chamber of Commerce (ICC)

Sommario

La International Chamber of Commerce (ICC) è una delle più importanti organizzazioni di imprese e professionisti a livello globale, la cui mission è quella di facilitare il commercio internazionale, attraverso la standardizzazione di regole comuni, modelli di contratti internazionali e best practices. 

Tra gli strumenti ICC rivolti alle imprese, le Regole Incoterms® sono senza dubbio l’esempio più noto e utilizzato da parte degli operatori, in quanto rappresentano un linguaggio comune che permette di superare la diversa interpretazione, dovuta ad usi commerciali differenti da Paese a Paese, delle clausole contrattuali relative alla consegna della merce in una compravendita nazionale o internazionale.

Cosa sono le regole Incoterms®?

Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial TERMS – identificano in maniera chiara, nell’ambito di un contratto, la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce. Le Regole Incoterms® disciplinano nello specifico: chi, tra le due parti, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Cosa non disciplinano le Regole Incoterms®

Le regole Incoterms® non sono un contratto di compravendita e quindi non comprendono molti aspetti che le controparti devono assolutamente concordare e regolamentare nel contratto, come ad esempio tempi e modalità di pagamento, trasferimento della proprietà, garanzie e responsabilità contrattuali, eventuali violazioni e controversie.

Come si inseriscono correttamente in un contratto?

Le regole Incoterms® sono regole di natura pattizia: se le parti scelgono di adottarle per regolare questi aspetti, devono riportare nel proprio contratto una formula recante la regola scelta, il luogo convenuto, Incoterms® e l’anno dell’edizione prescelta, come nel seguente esempio: “FCA Genova Incoterms® 2020”. 

La scelta della regola Incoterms® dipende da una pluralità di fattori: principalmente dalla modalità di trasporto, dalla tipologia di merce, dal percorso e dalla destinazione finale della merce, ma anche dalla volontà delle parti di sostenere i costi del trasporto principale e dell’eventuale assicurazione, dalla capacità delle parti di adempiere le formalità doganali all’esportazione e all’importazione, e perfino dalla forma di pagamento.

L’indicazione del luogo convenuto subito dopo la regola Incoterms® scelta è molto importante. Non tutti i termini si comportano nello stesso modo: nei termini di resa appartenenti ai gruppi E – F – D (ossia EXW, FCA, FAS, FOB, DAP, DDP e DPU) il luogo convenuto è anche il luogo in cui viene effettuata la consegna con relativo passaggio del rischio dal venditore al compratore, mentre nei termini del gruppo C (ossia CPT, CIP, CFR e CIF) il luogo convenuto è il luogo di destinazione fino al quale il trasporto è pagato e organizzato dal venditore senza che questi se ne assuma il rischio, rischio che è già passato al compratore in un precedente punto di consegna. Pertanto, per questi ultimi termini, occorre indicare contrattualmente, nel modo più dettagliato possibile, luogo di consegna e luogo di destinazione.

L’indicazione dell’anno dell’edizione è molto importante, perché l’adozione di una nuova edizione degli Incoterms® non abroga quelle precedenti e la mancata indicazione dell’anno potrebbe determinare confusione, in caso di contenzioso, su quale edizione applicare, considerate le differenze tra le stesse. 

Come si sono evolute le regole Incoterms® nel tempo?

La ICC iniziò nel 1923 uno studio sui termini commerciali più utilizzati in 13 Paesi, successivamente ampliando la ricerca fino a 30 Paesi, evidenziando differenze applicative e interpretative nel loro utilizzo negli scambi.

Sulla base di tali studi, la ICC pubblicò nel 1936 la prima edizione di questa raccolta delle più comuni prassi commerciali utilizzate, che prese il nome di regole Incoterms®, cui seguirono diverse edizioni (1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010), con modifiche sia nel numero di termini sia nella portata della loro interpretazione, assecondando l’evolversi delle prassi commerciali e inglobando le innovazioni nel campo dei trasporti e della logistica. 

La revisione dei termini di resa ICC, divenuta ormai un evento decennale, riflette l’intento di fornire agli operatori del commercio internazionale uno strumento di agevole utilizzo, aggiornato alle prassi commerciali più attuali. 

L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms® è in utilizzo dal 1° gennaio 2020. Quest’ultima versione è stata tradotta in quasi 30 lingue, il che rende le Regole Incoterms® uno standard veramente universale, utilizzabile senza difficoltà dagli operatori di tutto il mondo.

Nonostante la possibilità per gli operatori di continuare ad utilizzare un’edizione precedente, è tuttavia raccomandato il ricorso alle Regole Incoterms® nella loro ultima edizione, che certamente riflette le prassi più recenti e risponde maggiormente alle esigenze degli operatori.

Le regole Incoterms® 2020 nel dettaglio

Le regole si distinguono per modalità di trasporto: quelle per qualsiasi modalità di trasporto, anche combinata tra loro, e quelle per il trasporto marittimo.

Quali sono le regole per il trasporto multimodale? 
Le regole Incoterms® destinate ad essere utilizzate “per qualsiasi modo di trasporto” o per più modalità di trasporto insieme, sono: 

  • EXW (Ex Works – Franco Fabbrica), 
  • FCA (Free Carrier – Franco Vettore); 
  • CPT (Carriage Paid to… – Trasporto Pagato fino a…); 
  • CIP (Carriage and Insurance Paid to – Trasporto ed Assicurazione pagati fino a..); 
  • DAP (Delivery at Place – Reso al Luogo di Destinazione); 
  • DPU (Delivered at Placed Unloaded – Reso al Luogo di Destinazione Scaricato);
  • DDP (Delivered Duty Paid – Reso sdoganato).

Quali sono le regole per il trasporto marittimo? 
Le regole Incoterms® destinate ad essere utilizzate per il solo “trasporto marittimo e per vie d’acque Interne” sono: 

  • FAS (Free Alongside Ship – Franco Lungo Bordo); 
  • FOB (Free on Board – Franco a Bordo); 
  • CFR (Cost and Freight – Costo e Nolo); 
  • CIF (Costo, Insurance e Freight – Costo, Assicurazione e Nolo). 

Le 11 regole Incoterms® /1

EXW – Ex Works
“Franco Fabbrica”: il venditore infatti effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.), senza l’obbligo di caricare la merce sul veicolo del compratore, né di sdoganarla all’esportazione, obblighi questi che, se previsti, spettano al compratore. Questo è il termine che prevede il minimo di obbligazioni da parte del venditore, ma necessita di cautele nel caso invece il venditore si occupi anche della caricazione o abbia necessità dei documenti relativi alla prova di uscita della merce.

FCA – Free Carrier
“Franco Vettore”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
FCA è il termine consigliato per la consegna di container.

CPT – Carriage Paid To
“Trasporto Pagato fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CIP – Carriage and Insurance Paid To
“Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti), sdoganata all’esportazione. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
CIP prevede che il venditore provveda ad una copertura assicurativa massima contro il rischio di perdita o danni alla merce, sebbene le parti siano libere di concordare un livello di copertura più basso.

DAP – Delivered At Place
“Reso al Luogo di Destinazione”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DPU – Delivered at Place Unloaded
“Reso al Luogo di destinazione Scaricato”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, scaricata a disposizione del compratore nel porto o luogo concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DDP – Delivered Duty Paid
“Reso Sdoganato”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’esportazione così come all’importazione nel Paese di destinazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione.

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE
Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – Free Alongside Ship
“Franco lungo Bordo”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

FOB – Free On Board
“Franco a Bordo”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
FOB è solitamente usato per la merce sfusa, mentre non è consigliato per i container nonostante il largo uso che se ne fa.

CFR – Cost and Freight
“Costo e Nolo”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CIF – Cost, Insurance and Freight
“Costo, Assicurazione e Nolo”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce, sdoganata all’esportazione, a bordo della nave. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Al compratore spetta l’obbligo di sdoganare all’importazione nel paese di destinazione, così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
CIF prevede che il venditore provveda ad una copertura assicurativa minima contro il rischio di perdita o danni alla merce, sebbene le parti siano libere di concordare un livello di copertura più alto.

Le regole Incoterms® hanno varianti?

È possibile utilizzare delle varianti?

Trattandosi di regole di natura pattizia, venditore e compratore possono modificare una regola Incoterms® per assecondare loro particolari esigenze. Le regole Incoterms® 2020, infatti, non vietano tali modifiche; tuttavia esse dovranno essere valutate con attenzione e, al fine di evitare fraintendimenti, le parti dovrebbero specificare chiaramente nel contratto che cosa vogliono intendere con tali modifiche.

Riferimenti bibliografici e web

Sitografia
ICC – INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
ICC Italia 

Bibliografia
Incoterms® 2020 by the International Chamber of Commerce Edizione ITA-ENG
Pubblicazione ICC Italia 723 EI ©2019 Camera di Commercio Internazionale (ICC)

italiacamerun Aedic associazione

A.E.D.I.C.
Camerun - Yaounde
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