Operazioni documentarie tipiche del commercio internazionale: C.A.D. e crediti documentari

L’incasso documentario CAD (Cash against documents)

L’incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato a incassare l’importo della fornitura dal compratore contestualmente alla consegna dei documenti commerciali (ossia fatture, documenti di spedizione,) ed eventuali documenti finanziari (ad es. titoli di credito).
Anche in questo caso si parlerà di pagamento contestuale, ma di contestualità del pagamento non in funzione della consegna della merce, bensì dei documenti necessari per poter ritirare la merce stessa.
Tale strumento prevede necessariamente l’intervento di almeno due banche nell’operazione, la prima, detta “trasmittente”, nel paese del venditore (quest’ultima in qualità di mandante riguardo all’operazione) e di una seconda banca detta “presentatrice”, sita sulla piazza dell’acquirente.

L’incasso documentario non fornisce la certezza del buon esito dell’operazione, ma piuttosto garantisce la sicurezza del transito dei documenti e il diligente adempimento del mandato da parte delle banche coinvolte nell’operazione.
Rimangono in essere comunque i rischi tipici legati alla volontà delle parti: al momento del pagamento dei documenti l’acquirente non ha alcuna possibilità di verificare la conformità della merce (né tantomeno la banca opera un controllo sui documenti), ma comunque ha la certezza che la merce è stata spedita e non è più in possesso del venditore.
Quest’ultimo invece, pur non avendo la certezza del pagamento dei documenti da parte dell’acquirente al momento dell’invio, sa che in mancanza del pagamento dei documenti la banca presentatrice non consegnerà i documenti all’acquirente che non potrà ritirare la merce.

Le operazioni di incasso contro documenti sono disciplinate dalla pubblicazione n. 522 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che disciplina in maniera uniforme le regole di funzionamento dell’operazione.
La forma più comune di incasso documentario è quella appunto del pagamento contro documenti (CAD), ma non infrequente è anche l’ipotesi del pagamento verso accettazione.


In tal caso l’acquirente riceve i documenti accettando una tratta (oppure rilasciando un pagherò). 
I documenti che vengono inviati all’acquirente tramite le banche sono i documenti solitamente necessari all’importazione: fatture, DDT, certificato di assicurazione merce, packing list, eventuali altri documenti richiesti dalle parti o dalle normative vigenti.
È bene ribadire che le banche, nelle operazioni di incasso documentario, non entrano mai nel merito dei documenti stessi, né possono essere ritenute responsabili della sorte delle merci stesse.
Da quanto sinora esposto è evidente che entrambe le Parti sopportano dei rischi: il compratore quello di ricevere, dopo aver effettuato il pagamento dei documenti, merce non conforme all’ordine; il venditore invece, dopo aver spedito la merce, potrebbe trovarsi dinanzi a un rifiuto del compratore di ritirare (e di conseguenza di pagare) i documenti.

Altro aspetto importante da considerare è il termine di resa della merce da applicare all’operazione. È consigliabile infatti per il venditore scegliere un termine di resa tale da consentire un controllo della merce quanto più a lungo possibile in modo da rendere più agevole, qualora il compratore rifiuti di ritirare i documenti, la gestione del rientro della merce e/o la consegna ad altro soggetto. Si consiglia pertanto di evitare termini di resa come l’Ex Work o i termini del gruppo F.

Tale strumento è consigliabile principalmente nel caso di rapporti consolidati tra le Parti oppure di importi relativamente bassi, cercando di evitarne l’utilizzo in presenza di importi rilevanti oppure di clienti sconosciuti dei quali non è possibile valutare il rischio commerciale.

Il sistema CAD viene di solito utilizzato in presenza di spedizioni effettuate via mare, ma nulla toglie che non possa essere utilizzato anche in caso di trasporti effettuati con modalità diverse. In tal caso diventa indispensabile avere il controllo della merce fino a destino e individuare come destinatario della merce non direttamente il compratore bensì la banca.

In alcuni Paesi spesso il compratore comunque riesce ad impossessarsi della merce. Si raccomanda quindi sempre l’analisi del rischio Paese (nello specifico tasso di corruzione).

Le operazioni di credito documentario

Nella compravendita internazionale la lettera di credito (o più semplicemente credito documentario) costituisce il mezzo di pagamento più utilizzato, soprattutto quando la controparte risiede in uno Stato che presenta un elevato “rischio Paese”. È in assoluto la forma che tutela maggiormente il venditore in quanto con il credito documentario una banca (emittente) si impegna irrevocabilmente e autonomamente a eseguire il pagamento (senza cioè alcuna eccezione o azione da parte dell’ordinante e con la sola possibilità di eccepire discrepanze nei documenti presentati) a favore del beneficiario a condizione che costui presenti tutti i documenti richiesti secondo le modalità e i tempi previsti dalla lettera di credito e conformemente a quanto stabilito dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl. UCP 600) in vigore dal 1° luglio 2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745) in vigore dal 1° luglio 2013. 

I soggetti coinvolti nelle operazioni di credito documentario sono molteplici, dal venditore, al compratore e alle banche coinvolte (con diversi ruoli). Le norme UCP600 chiariscono, all’art. 2 (rubricato “Definizioni”) la classificazione dei soggetti. In particolare, tra le altre definizioni riportate nell’art. 2, in riferimento ai soggetti spiccano le seguenti definizioni:

Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito (Compratore).
Beneficiario: significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito (Venditore).
Banca emittente: significa la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto.
Banca confermante: significa la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente.
Banca designata: significa la banca presso la quale il credito è utilizzabile, ovvero qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca.

Dal momento che con il credito documentario la banca emittente si impegna autonomamente a effettuare il pagamento a fronte di una presentazione di documenti conformi da parte del beneficiario, il pagamento diventa svincolato dalla volontà del debitore e, quindi, si può affermare che il credito documentario consente, se ben gestito da parte del beneficiario, l’eliminazione del rischio commerciale (insolvenza del debitore).

Essendo però la banca emittente solitamente una banca dello stesso Paese del debitore, qualora questi si trovi in un paese ad elevato rischio politico, il credito resta soggetto a tale categoria di rischio. Al fine di eliminare o quantomeno limitare il rischio politico, si utilizza invece l’istituto della conferma al credito tramite la quale il venditore ottiene un ulteriore obbligo, anch’esso autonomo, da parte di un altro soggetto bancario (banca confermante) che si impegna a onorare il credito alle stesse condizioni previste dal credito originariamente emesso dalla banca emittente.

L’istituto della conferma assume un’importanza fondamentale per l’operatore, in quanto grazie a esso è possibile eliminare il rischio di insolvenza della banca emittente (si pensi in proposito all’ipotesi in cui la banca dell’ordinante non sia di elevato standing) e il rischio politico proprio perché il beneficiario ottiene la prestazione dalla banca confermante dopo che la stessa avrà esaminato i documenti, indipendentemente dal fatto poi che quest’ultima sia rimborsata o meno dalla banca emittente. 

Il credito, per poter essere confermato, deve essere emesso come tale direttamente dalla banca emittente (solitamente nelcampo 49 del modello swift viene riportata la dicitura confirmed oppure may add).

Le diverse modalità di pagamento

Riguardo alla prestazione della banca, il credito documentario può prevedere che il pagamento avvenga secondo diverse modalità:

  • a vista: se la banca paga subito dopo la verifica dei documenti e la presentazione risulta conforme al credito.
  • Differito: se la banca si impegna a pagare a una determinata scadenza futura. In questo caso si tenga presente che, dal momento in cui la banca dichiara che i documenti sono conformi, il beneficiario matura il diritto al pagamento, e quindi deve attendere soltanto il termine stabilito, senza che la banca possa successivamente sollevare ulteriori eccezioni per rifiutare la prestazione;
  • Per accettazione: su richiesta del proprio cliente importatore, la banca si impegna ad accettare le tratte documentate su di essa spiccate dall’esportatore. La banca accetta quindi per conto dell’importatore (ordinante) gli effetti emessi dall’esportatore (beneficiario) e nello stesso tempo provvede a ritirare i documenti che accompagnano la tratta. Le tratte, una volta accettate, diventano una carta cambiaria particolarmente apprezzata e facilmente monetizzabile.
  • Per negoziazione: significa esborso da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte della tratta e/o dei documenti. La negoziazione avviene comunque a fronte di una cessione a titolo oneroso del credito documentario, il che comporta l’incasso effettivo di un importo minore rispetto all’importo previsto dal credito. In merito alla negoziazione, è utile precisare che tale prestazione viene effettuata da soggetto bancario diverso dalla banca emittente, la quale rimborserà poi la banca che ha negoziato dell’intero importo previsto dal credito.

Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce

Molte imprese tendono a utilizzare i termini di resa in maniera distaccata dalla condizione di pagamento praticata, prestando poi il fianco a una serie di rischi che potrebbero compromettere il buon esito dell’operazione. Questo accade anche qualora la condizione di pagamento prescelta sia il credito documentario.
Si ricorda che uno dei documenti attorno al quale ruota il credito documentario è il documento di trasporto, documento che cambia a seconda della tipologia di trasporto utilizzata.
Ne deriva che, ad esempio in un credito documentario export, il documento di trasporto che dovrà essere prodotto dal beneficiario in sede di presentazione potrebbe essere stato predisposto da un soggetto incaricato da egli stesso oppure dall’ordinante compratore, a seconda del termine di resa della merce stabilito tra le parti.

È consigliabile sempre prediligere un termine di resa dove il soggetto che predispone il documento sia incaricato dal beneficiario, al fine di poter opportunamente istruire il soggetto incaricato sulle condizioni che il documento di trasporto dovrà soddisfare in armonia con le condizioni richieste dal credito e quelle riportate negli altri documenti. È consigliabile quindi evitare vendite con termine di resa ad esempio Ex Works e prediligere termini di resa del gruppo C (ad esempio, in caso di trasporto marittimo, CIF oppure CFR).

Tipologie di credito documentario

Il credito trasferibile
Questa forma di credito documentario consente al beneficiario (primo beneficiario) di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito a uno o più ulteriori beneficiari in forma parziale oppure per l’intero importo.

Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente e soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario, a eccezione di alcuni elementi come l’importo, i prezzi unitari e il periodo di validità, che possono subire singole variazioni. 

Il credito sussidiario o controcredito
È una forma particolare di credito che si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario (il back to back) a favore di un fornitore per l’acquisto delle merci oggetto del credito base. 

Il back to back, a differenza del credito trasferibile non è, pertanto, in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base e l’ordinante del credito back to back, inoltre, deve essere affidato presso la banca che emetterà tale credito e risultare soggetto in grado di gestire l’operazione che si presenta alquanto complessa e articolata.

Il credito rotativo
Con il credito rotativo (revolving) la banca emittente si impegna a rinnovare, di volta in volta, l’impegno ripristinando sempre l’importo iniziale del credito. In pratica, è una normale apertura di credito documentario il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte e alle stesse condizioni previste dal credito originariamente emesso. Può essere cumulativo (che consente cioè di cumulare gli importi non utilizzati negli utilizzi successivi) o non cumulativo (dove gli importi non utilizzati entro la scadenza non possono essere cumulati negli utilizzi successivi). 

Il credito di anticipazione o con clausola rossa
Con il credito di anticipazione (red clause) si autorizza il pagamento di determinate somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta che attesti l’impegno assunto di destinare tali somme alla produzione e alla spedizione delle merci o comunque alla predisposizione della fornitura. 

 Stand-by letter of credit

La Stand-by  è stata ricompresa nell’accezione di credito documentario dalle norme  UCP600, in quanto l’art. 1 recita: “… le presenti norme si applicano a tutti i crediti documentari e, per quanto compatibili, alle lettere di credito stand by …”.

Nella lettera di credito stand-by la prestazione della banca è subordinata alla presentazione di documenti, dai quali emerge chiaramente l’inadempimento del terzo. Tali documenti accompagnano la richiesta di pagamento. I documenti usualmente richiesti sono la copia della fattura e del documento di trasporto (dai quali si può facilmente dedurre l’avvenuta spedizione della merce) e la scadenza dei termini di pagamento previsti.

Rispetto al credito documentario la stand-by letter of credit è uno strumento più agevole e flessibile (si adatta, come sopra rilevato, anche alla coperture di più forniture) e non richiede l’esame dei documenti da parte delle banche, fattore che, come spesso accade, costituisce lo scoglio più difficile da superare. Inoltre, in alcuni casi consente di risolvere alcuni problemi che il credito documentario classico potrebbe creare, per il semplice fatto che i documenti viaggiano separatamente dalla merce.

Inoltre consente, al pari del credito documentario, di agire non soltanto sul rischio commerciale ma anche sul rischio banca/ Paese in quanto è applicabile alle lettere di credito stand by l’istituto della conferma.

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