L’origine della merce (Made In)
L’individuazione dell’origine della merce è indispensabile ai fini dell’individuazione delle formalità relative alle attività di import-export.
Il certificato di origine è “uno speciale documento rilasciato dalla Camera di Commercio, su modulo comunitario, che accompagna la merce e certifica ufficialmente il paese di origine dei prodotti”. L’individuazione del paese di origine della merce risulta di facile individuazione qualora nella produzione della stessa sia intervenuto un solo paese. Nel caso in cui nella produzione siano intervenuti due o più paesi, allora è necessario individuare un criterio discriminatorio.
L’art. 60 del Codice doganale Unionale comunitario stabilisce che:
- “Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
- Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subìto l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi
Dalla lettura dell’articolo emergono gli elementi, o meglio, i criteri imposti dalla Comunità europea per l’individuazione dell’origine della merce. Le condizioni che devono coesistere sono:
- sostanziale, nel senso che i prodotti impiegati nella produzione perdono la loro identità merceologica dando vita ad un nuovo prodotto;
- la trasformazione deve essere tale da far mutare alla merce la forma, o la destinazione o la possibilità di utilizzazione.
Per alcuni prodotti l’Unione Europa ha definito in modo preciso che cosa si intende per lavorazione sostanziale. La disciplina doganale individua, pertanto, le attività di lavorazione che non sono sufficienti a conferire il carattere originario come vedremo di seguito.
Per quanto riguarda la determinazione dell’origine ai fini dell’applicazione delle norme di carattere economico, le dogane richiedono il certificato di origine solo per poche merci. Nella maggior parte dei casi l’origine è accertata in base ai marchi di fabbrica, alla documentazione commerciale esibita, ecc.
Concetto di origine e concetto di posizione comunitaria delle merci
Ai fini invece della concessione di un dazio preferenziale, che può essere la totale o parziale esenzione daziaria, a fronte degli accordi pattuiti dalla Cee con alcuni Paesi terzi, l’origine è attestata dai particolari certificati di circolazione rilasciati in base alle regole stabilite dai medesimi accordi o dalle specifiche disposizioni comunitarie.
Sulla determinazione del valore imponibile, la disciplina vigente considera come valore da dichiarare in dogana, ai fini dell’applicazione dei tributi, il valore di transizione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, quindi, in definitiva, il prezzo di fattura.
I tributi che gravano sulla merce importata sono liquidati nella dichiarazione doganale e sono riscossi dalla dogana attraverso le diverse modalità stabilite (pagamento periodico o differito).
Quindi, data l’importanza della corretta indicazione dell’origine, tenuto conto delle possibili sanzioni derivanti da un eventuale contezioso doganale, è necessario prestare particolare attenzione alla definizione di origine della merce, tenendo in considerazione:
- il concetto di origine non preferenziale;
- il concetto di origine preferenziale.
Il concetto di origine non va confuso con il concetto di posizione comunitaria delle merci. Vediamo le differenze tra origine non preferenziale e origine preferenziale.
Origine non preferenziale
La definizione dell’origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.
Per stabilire l’origine (il c.d. MADE IN) di un prodotto bisogna innanzitutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.
Prodotti interamente ottenuti
Ci sono due criteri di base che determinano l’origine non preferenziale di un prodotto:
- sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese;
- rileva dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.
Per interamente ottenuti si intendono:
- i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lett. f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui ai numeri da 1) a 9).
Ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
2. Dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l’impiego di materiali o componenti non originari nell’UE. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
In base a questo criterio, un bene è originario del Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale. Oppure, che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata, quindi che comporti un aumento di valore, ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.
Origine non preferenziale – regole
Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti si trova nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015, secondo la classificazione doganale. Nell’allegato sono presenti:
- regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce;
- regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all’origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.
Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre), allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.
Per gli altri prodotti, che non sono menzionati nell’allegato 22-01, è possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente non sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD.
È comunque possibile ricorrere a un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.
Lavorazioni insufficienti ad attribuire l’origine
L’art. 34 del Regolamento Delegato 2446/2015 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l’origine:
- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe), oppure operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui ai numeri da 1) a 7).
Origine preferenziale
Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della UE. In base all’art. 208 del Trattato sul funzionamento della UE, l’obiettivo generale dell’SPG è assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato UE.
Requisiti per l’attribuzione dell’origine preferenziale
Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti, sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all’origine non preferenziale.
Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come originario un prodotto in un determinato Paese.
L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.
L’operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti, in quanto l’indagine per individuare l’origine preferenziale delle merci deve necessariamente essere avviata dalla Decisione del Consiglio relativa all’accordo siglato dalla UE con il Paese di destino.
Regole di origine preferenziali
Nell’ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate la serie di lavorazioni che di per sé stesse risultano essere sufficienti a conferire l’origine preferenziale alle merci, così come vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che non possono mai essere considerate sufficienti.
Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli “allegati” che contengono, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.
Data l’importanza, la violazione o l’errata certificazione dell’origine della merce è punita penalmente e, in alcuni casi, può costituire aggravante del reato di contrabbando.
Sistemi di certificazione dell’origine preferenziale
Proprio per i criteri seguiti dalla Comunità europea, questa ha predisposto, accanto al certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, tutta una serie di prove documentarie di origine utilizzate per le certificazioni di carattere preferenziale. Tali documenti sono:
- l’Eur 1;
- il REX che sostituisce a partire dal 2018 il Form A;
- l’Atr (per la sola Turchia).
Il REX ad oggi obbligatorio per poter dichiarare l’origine preferenziale relativamente agli accordi con Canada, Giappone, Singapore, Vietnam… e da ultimo Gran Bretagna dopo la Brexit, con i nuovi accordi preferenziali bilaterali e che sostituisce l’EUR 1.
Il REX è il nuovo sistema degli esportatori registrati in vigore dallo scorso 1° gennaio 2018 (art. 81, par. 1, Reg. UE n. 2447/15), ovvero la nuova modalità di certificazione dell’origine delle merci che l’Unione europea sta progressivamente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. Attualmente, tale modalità è applicata nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), grazie al quale l’UE accorda preferenze tariffarie ai Paesi in via di sviluppo; è altresì esteso ad altri regimi unilaterali e accordi commerciali conclusi dalla stessa UE (ad es., l’accordo di libero scambio con il Vietnam).
Riferimenti bibliografici e web
Bibliografia in tema di disciplina doganale
- Manuale di Diritto Commerciale, Giappichelli editore, III edizione 2019
- Manuale di diritto e pratica doganale, a cura di Massimo Fabio, IPSOA Manuali ,VII Edizione 2020
- Codice Doganale Dell’Unione Europea Commentato a cura di Fabrizio Marrella- Pasquale Marotta Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Sitografia in tema di disciplina doganale