Il circolo virtuoso dell’innovazione: altre forme di tutela

Introduzione

Con riferimento alla legislazione italiana, il design riguarda l’aspetto di un prodotto o di una sua parte. Tale aspetto può derivare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto e/o del suo ornamento. Quando si parla di prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale. In questa definizione sono compresi anche i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Dalla definizione di prodotto, nell’ambito del design, sono esclusi i programmi per elaboratori. Con riferimento alla legislazione italiana, è possibile depositare una domanda multipla con cui viene richiesta la protezione per più disegni e modelli a condizione che essi rientrino in una sola classe della classificazione internazionale di cui all’accordo di Locarno del 1968. La legislazione italiana ammette in determinate condizioni anche la possibilità di cumulare più protezioni, sia con riferimento al diritto d’autore che alla protezione mediante modello di utilità.

I requisiti di registrabilità in Italia

Per poter essere validamente registrato, un design deve essere nuovo e avere carattere individuale. Un design è nuovo se nessun disegno identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 
Per valutare l’identità occorre confrontare le caratteristiche di un design con ogni singolo design divulgato anteriormente. I due design sono considerati identici se le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Un design ha carattere individuale nel caso in cui l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisca dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi design che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il design.
Ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale non si tiene conto della divulgazione eventualmente operata dallo stesso richiedente nei 12 mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione. Inoltre, le divulgazioni sono rilevanti se tali da rendere ragionevolmente conosciuto il design negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale.

Durata

La registrazione per disegni o modelli è concessa, in Italia, per 5 anni dalla data di deposito della domanda, ma la durata della protezione può essere prorogata per successivi quinquenni fino ad un massimo di 25 anni dalla presentazione della domanda di registrazione. 

La protezione offerta dal design registrato

La registrazione di un design conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un design si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del design.

Le procedure di registrazione all’estero

Numerosi Stati riconoscono e tutelano i disegni e modelli. Tuttavia, le varie legislazioni possono differire in modo sostanziale una dalle altre. Il Regolamento CE N.6/2002 ha introdotto il cosiddetto modello o disegno comunitario.
Con un unico deposito presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) di Alicante (Spagna) è possibile registrare un disegno o modello che esplica i suoi effetti in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
La legislazione italiana e i regolamenti sul design comunitario prevedono una tutela molto simile estesa rispettivamente al territorio italiano e al territorio dell’Unione Europea.
Anche il disegno o modello comunitario deve essere nuovo ed avere carattere individuale per essere registrato e, analogamente alla registrazione italiana, ha una durata di 5 anni dalla data di deposito della domanda, prorogabile fino ad un massimo di 25 anni.
A partire da una domanda di registrazione in Italia e/o come disegno o modello comunitario è possibile estendere la protezione all’estero entro 6 mesi dalla data del primo deposito sfruttando la rivendicazione della priorità.
Ogni stato prevede requisiti formali e sostanziali specifici anche molto differenti fra loro. Per esempio, solo alcuni stati esteri offrono la possibilità di una domanda multipla e, nel caso sia prevista, le condizioni possono variare significativamente da stato a stato. Per accedere alla tutela all’estero è inoltre possibile passare attraverso la procedura di registrazione internazionale secondo la quale è possibile depositare un’unica domanda presso l’O.M.P.I. di Ginevra designando gli Stati contraenti di interesse in cui ottenere la stessa protezione che il modello avrebbe avuto se fosse stato depositato direttamente in ogni singolo Stato. È possibile designare l’Unione Europea nell’ambito di una registrazione internazionale.

Design comunitario non registrato

Nell’Unione Europea sono tutelabili i design comunitari non registrati. Non è necessaria alcuna formalità amministrativa e devono possedere i medesimi requisiti previsti per i Disegni e Modelli Comunitari registrati. In questo caso il periodo di protezione è limitato a tre anni a decorrere dalla data della prima divulgazione. In questo caso, inoltre, la protezione è limitata alla contraffazione derivante da copiatura.

Diritto d’autore

Che cosa è proteggibile mediante il diritto d’autore?
Sono protette dalla legge sul diritto d’autore, le cosiddette “opere dell’ingegno” di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al disegno industriale, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Deposito e registrazione delle opere dell’ingegno
Il deposito e la registrazione delle opere dell’ingegno non sono atti costitutivi di diritti d’autore in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è determinato dalla creazione dell’opera. Tuttavia, la registrazione presso gli Uffici e/o Enti competenti costituisce una prova circa la paternità dell’opera ed, eventualmente, dell’avvenuta pubblicazione della stessa.
La tutela del design
Oltre alla possibilità di tutelare l’aspetto di un prodotto mediante registrazione di disegno o modello, in Italia è prevista in alcuni casi la possibilità di accedere alla tutela mediante la Legge sul diritto d’Autore. In questo caso i diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.
La tutela del software
ll software è tutelato nell’ambito della normativa dettata dalla Legge sul diritto d’Autore in quanto equiparato ad un’opera letteraria. La tutela si estende a qualsiasi software, in qualsiasi forma purché originale. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla Legge sul diritto d’Autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un software, compresi quelli alla base delle sue interfacce. La protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione ma può essere vantaggioso fissare con certezza una data, per esempio, mediante registrazione presso il pubblico registro per il software istituito presso la SIAE.

Proprietà intellettuale

Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce a diritti volti a tutelare l’attività creativa, come per esempio i marchi, i brevetti per invenzione industriale o per modello di utilità, il diritto d’autore e il design. Nell’ambito della proprietà intellettuale confluiscono quindi sia il diritto industriale che il diritto d’autore.

Ogni diritto riveste un ruolo importante ma quello che più conta è l’utilizzo sinergico dei diritti a vita finita, principalmente brevetti e design, e dei diritti a vita teoricamente infinita, come il marchio, che crea una sorta di volano dell’innovazione che si auto-alimenta e viene visto molto favorevolmente da possibili investitori.

Riferimenti bibliografici e web

Bibliografia

  • Galli, Gambino (a cura di), Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale (ed. Utet Giuridica, 2011)
  • Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza (ed. CEDAM, 2019)
  • Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale (ed. Giuffrè, 2018)
  • Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale (ed. Giuffrè, 2013)

Sitografia

A.E.D.I.C. Consulting

Costa d'Avorio - Abidjan
Camerun - Yaounde
Italy - Gorizia

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