Contratti utilizzati del commercio internazionale

La vendita internazionale nella Convenzioni di Vienna – C.I.S.G. 1980 /1

Regola i contratti di vendita internazionale di beni mobili corporali – merci.

Sono esclusi i beni immobili incorporali (per esempio marchi, brevetti, opere dell’ingegno, software) fra parti aventi sede d’affari in Stati diversi.

La Convenzione di Vienna è un unico corpo normativo composto da 101 articoli diviso in 4 parti:

  1. campo di applicazione (1-14): regole che individuano il contratto soggetto alla convenzione;
  2. formazione del contratto (15-24): come il contratto di vendita internazionale si perfeziona;
  3. obblighi delle parti: obblighi del venditore, obblighi del compratore, rimedi per il loro eventuale inadempimento;
  4. disposizioni finali: contiene soprattutto norme di diritto internazionale relative alla ratifica, che interessano solo per quanto riguarda l’art. 101 che prevede quali sono le versioni autentiche della Convenzione.

La Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, si applica ai contratti di vendita di beni mobili corporali tra parti le cui sedi d’affari si trovano in Stati differenti:

  • quando tali Stati sono Stati contraenti;
  • quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.

La Convenzione di Vienna trova applicazione innanzitutto con riferimento ai contratti di vendita, ma vi rientrano anche i contratti di somministrazione
La vendita deve essere internazionale quindi tra imprenditori che hanno la propria sede d’affari in Stati diversi.
Può trattarsi di un contratto di vendita di cosa già costruita o di cosa ancora da costruire in futuro.In particolare, la convenzione di Vienna stabilisce, all’art. 3:

  • al comma 1: “che si considerano vendita i contratti di fornitura di beni da fabbricare o da produrre, a meno che la parte che commissiona i beni non si impegni a fornire la parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o costruzione” (ipotesi di così detto contratto di “conto lavorazione”);
  • al comma 2: “la Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consiste nella fornitura di manodopera e di altri servizi” (contratto di appalto).

In entrambi i due commi citati prevalgono le obbligazioni di “fare” rispetto a quelle di “dare” e quindi non si rientra nel contratto di vendita dove invece prevale l’obbligazione di dare (trasferire la proprietà) rispetto all’obbligazione di fare (svolgere un’attività).

Nei commi 1 e 2 dell’art. 3 la manodopera e la prestazione di servizi costituiscono parte preponderante del contratto e quindi non si può parlare di vendita in quanto, per la Teoria della Prevalenza, se il “fare” supera il “dare” si esclude l’ipotesi del contratto di vendita.

La Convenzione prende in considerazione la forma del contratto, optando per una scelta di assoluta libertà.

Le norme della Convenzione sono derogabili tra le parti.

Il contratto di agenzia commerciale internazionale

L’agente commerciale è soggetto indipendente, incaricato, in modo stabile (per questo diverso dal procacciatore d’affari – finder), di promuovere o concludere, se dotato di rappresentanza, contratti per conto di un soggetto preponente.

Quasi tutti gli ordinamenti hanno elaborato, in sede legislativa o giurisprudenziale, una propria disciplina applicabile al rapporto tra agente e preponente, il che porta a far sì che le regole che disciplinano il rapporto tra preponente ed agente straniero debbano essere ricercate nell’ambito dell’ordinamento nazionale la cui legge sia stata designata come regolatrice del rapporto che, se non disciplinata, è quella dell’agente.

Nell’ambito dell’Unione Europea la Direttiva CEE n. 653/1986, in tema di Agenzia commerciale, ha portato a una sensibile omogeneità delle discipline vigenti nei singoli Stati dell’U.E.

Il contratto di agenzia si conclude con l’accordo delle parti.

La forma del contratto è libera.Passando ad esaminare la struttura del contratto nella sua redazione è consigliabile regolamentare:

  • obblighi e diritti dell’agente
  • esclusiva
  • durata e cessazione del rapporto
  • indennità spettanti all’agente al termine del rapporto.

Obblighi e diritti dell’Agente

Obblighi dell’Agente

L’agente è tenuto a promuovere diligentemente affari per conto del preponente, curando in tal modo gli interessi di quest’ultimo.

In particolare si consiglia nel contratto di regolamentare:

  • come promuovere e incrementare le vendite dei prodotti del preponente;
  • come informare il preponente sulle opportunità commerciali possano rivestire un interesse per il preponente;
  • l’attenersi alle istruzioni del preponente;
  • il rispetto di un obbligo di confidenzialità;
  • la previsione, se lo si ritiene utile, di un obbligo di non concorrenza:
    • durante la vigenza del contratto;
    • successivo alla cessazione del contratto;
  • l’eventuale obbligo di provvedere alle riscossioni.

Nell’U.E., in ossequio a quanto prescritto nell’art. 20 della Direttiva sugli agenti, una clausola che prevede obblighi di non concorrenza in capo all’agente, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, per essere valida, deve essere provata per iscritto e non eccedere i due anni.Nell’U.E. è vietato lo star del credere come clausola generale, o è molto limitato, come in Italia. Invece, se il contratto è sottoposto a un diritto non appartenente a uno Stato aderente alla UE, molto spesso, è ancora ammissibile.
Con tale clausola s’intende l’obbligo che si assume l’agente di non ricevere la propria provvigione se il cliente non paga.
Diritti dell’Agente

  • compenso/provvigione;
  • diritto a ottenere dal preponente la documentazione necessaria relativa alle merci.

Esclusiva

La pattuizione di una esclusiva va inquadrata nell’ambito del rapporto di collaborazione che si instaura fra agente e preponente in forza del contratto di agenzia.

Se si pattuisce una clausola di esclusiva il distributore o l’agente ha diritto di essere l’unico che svolge la propria attività sul Territorio concordato e per i Prodotti definiti nel contratto.

Può essere unilaterale, se gioca solo a favore di una parte, bilaterale quando è reciproca.

Durata e cessazione del contratto

Essendo un rapporto che presuppone una collaborazione stabile fra agente e preponente, basato sulla fiducia personale, quello di agenzia è per sua natura un contratto di durata.

Esso, pertanto, secondo le regole generali, può essere a tempo determinato o indeterminato.

Prestare attenzione alle norme di legge sul preavviso se il preponente decide di recedere dal contratto di agenzia.

Indennità di fine rapporto

La ratio di un simile diritto va ricercata nel desiderio dei vari legislatori di tutelare maggiormente l’agente garantendogli un “ristoro” per le perdite che egli normalmente subisce in relazione allo scioglimento del contratto in termini sia di minori ricavi, conseguenti a una cessazione dell’attività, sia di clientela che rimane acquisita al preponente, sia di perdita da parte dell’agente dei “mezzi di sostentamento” in quanto si è interrotta la sua attività.Secondo la Direttiva U.E. 1986/653 il diritto all’indennità è subordinato alla sussistenza di due condizioni:

  • nel corso del rapporto l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde o che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità peraltro non è dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

Il contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione è quel contratto con il quale un soggetto acconsente di vendere beni, a determinate condizioni, a un altro soggetto, affinché questi provveda alla loro “rivendita”, lucrando il proprio compenso fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto e sottostando ad obbligazioni volte a soddisfare le esigenze distributive del primo contraente.

Questa figura contrattuale risulta conosciuta in quasi tutti gli ordinamenti, ma in realtà soltanto pochi prevedono una disciplina legislativa volta alla sua regolamentazione (come per esempio ha fatto il Belgio nel 1961).

L’incertezza sulla disciplina applicabile all’accordo, da un punto di vista pratico, accentua l’esigenza, per coloro che si accingono a stipulare un simile contratto, di procedere alla redazione di un testo negoziale il più possibile articolato e completo, in cui risultino ben individuati gli obblighi ed i diritti di ciascuna parte.

Il contratto di distribuzione si perfeziona con il consenso delle parti ed è normalmente a forma libera.

La struttura di un contratto di distribuzione

Si possono individuare tre grandi aree di clausole volte a regolare i diritti e gli obblighi di ciascun contraente:

  • l’area inerente le pattuizioni riferibili alla concessione o meno di un esclusiva al distributore sul territorio affidatogli
  • l’area relativa all’obbligo del distributore di promozione degli affari e in particolare: 
    • l’obbligo di allestimento e mantenimento di un’adeguata organizzazione di vendita da parte del distributore
  • l’area relativa all’impegno del produttore di fornire i prodotti contrattuali al distributore ed in particolare:
    • le modalità e tempi relativi all’inoltro degli ordini di acquisto e modalità e tempi entro i quali dovranno essere comunicate le relative accettazioni (“conferme d’ordine”)
    • i tempi e modalità di consegna
    • i prezzi consigliati dei prodotti
    • le modalità e i termini di pagamento
    • le modalità per il reclamo in presenza di prodotti non conformi a quelli ordinati o viziati e le eventuali garanzie da parte del produttore

Il contratto di joint-venture

Il termine joint-venture nel commercio internazionale può indicare le più disparate forme di collaborazione tra imprese per il raggiungimento di obiettivi molto diversi tra loro, e che possono essere di natura:

  • industriale (realizzazione di opere civili e/o di impianti di produzione di particolare complessità tecnica e di particolare impegno economico, sfruttamento di giacimenti minerari, ecc.)
  • commerciale (creazione di una rete di vendite in nuovi paesi)
  • finanziaria (collocazione di emissioni obbligazionarie od azionarie)

Con tale termine non ci si riferisce, dunque, ad una fattispecie giuridica unica e ben definita, quanto piuttosto ad una varietà di situazioni in cui l’elemento comune è rappresentato dalla cooperazione tra imprese.

Anche sotto un profilo tecnico, non è quindi possibile dare una definizione di joint-venture, ma si può soltanto osservare che la denominazione joint-venture designa in genere un contratto con il quale due o più imprese si impegnano a collaborare, con obblighi e responsabilità tra esse ripartiti, alla realizzazione di un investimento o di un’opera, al fine di dividersi i rischi, e conseguire un utile da ripartire proporzionalmente.

Joint-venture contrattuale e joint-venture societaria

Tale collaborazione tra imprese può assumere:

  • forma contrattuale (c.d. contractual joint-venture o unincorporated joint venture o non equity joint venture)
  • forma societaria (c.d. joint venture corporation o incorporated joint-venture o equity joint venture)

Nel primo caso le parti coordinano mediante un contratto le proprie attività in vista del raggiungimento di un obiettivo comune senza dar vita ad una nuova impresa che, dal punto di vista giuridico, crei un nuovo soggetto.

Nel secondo caso, invece, i contraenti affidano ad una società da loro costituita il compito di realizzare l’obiettivo comune, creando una vera e propria nuova entità giuridica.

Riferimenti bibliografici e web

Bibliografia in tema di contrattualistica internazionale

Consulente Avv. Marco Tupponi

  • A cura di Marco Tupponi “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione anno 2019 – Edizioni Giappichelli
  • Fabio Bortolotti “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione 2009 – Edizioni Cedam
  • Marco Tupponi “Joint Venture e Contratto di Rete” – edizioni Cedam
  • Enrico Ghirotti – Marco Tupponi “I contratti della distribuzione commerciale” – edizioni Maggioli

 Sitografia in tema di contrattualistica internazionale

italiacamerun Aedic associazione

A.E.D.I.C.
Camerun - Yaounde
Italy - Gorizia

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