Gestione del rischio di credito e le modalità di pagamento internazionale

Gli strumenti di pagamento internazionali

Un mezzo di pagamento/incasso internazionale è lo strumento che regola i rapporti che si instaurano tra soggetti residenti in diversi paesi, diversità che comporta notevoli differenze rispetto ai pagamenti effettuati in un mercato domestico non soltanto rispetto ai maggiori rischi che l’operazione con l’estero comporta, ma anche rispetto al funzionamento dei singoli mezzi specifici negli ordinamenti dei singoli Paesi.

L’operatore, prima di definire quale condizione di pagamento praticare, è opportuno svolga un’analisi alla luce dei molteplici fattori di rischio, nonché delle esigenze della controparte. 

 Il momento del pagamento

Pagamento anticipato, posticipato, contestuale

Stabilire il momento in cui il pagamento (congiuntamente con i termini di resa della merce) deve avvenire significa la sopportazione o meno dei rischi dell’operazione.

Il pagamento, rispetto all’esecuzione della prestazione, può essere anticipato, posticipato oppure contestuale. L’ipotesi del pagamento anticipato risulta essere la condizione di pagamento ideale che qualunque venditore/esportatore vorrebbe praticare, anche se non risulta comunque essere a prescindere la più remunerativa. Infatti il compratore, conscio del fatto che il rischio è totalmente a suo carico, potrebbe richiedere forti condizioni di sconto, oppure richiedere al venditore il rilascio di una garanzia bancaria che comporta un onere finanziario da parte del venditore. 

Praticando invece il pagamento posticipato la situazione è completamente opposta rispetto all’ipotesi precedente, in questo caso i rischi sono sopportati interamente dal venditore (il mancato o ritardato pagamento). Sarà quest’ultimo a doversi attivare al fine di cercare di recuperare il credito, operazione non sempre facile e che potrebbe richiedere notevoli esborsi di natura economica fino al punto di considerare, in alcuni casi, l’ipotesi della rinuncia al recupero stesso.

 Il momento del pagamento

Pagamento anticipato, posticipato, contestuale

Stabilire il momento in cui il pagamento (congiuntamente con i termini di resa della merce) deve avvenire significa la sopportazione o meno dei rischi dell’operazione.

Il pagamento, rispetto all’esecuzione della prestazione, può essere anticipato, posticipato oppure contestuale. L’ipotesi del pagamento anticipato risulta essere la condizione di pagamento ideale che qualunque venditore/esportatore vorrebbe praticare, anche se non risulta comunque essere a prescindere la più remunerativa. Infatti il compratore, conscio del fatto che il rischio è totalmente a suo carico, potrebbe richiedere forti condizioni di sconto, oppure richiedere al venditore il rilascio di una garanzia bancaria che comporta un onere finanziario da parte del venditore. 

Praticando invece il pagamento posticipato la situazione è completamente opposta rispetto all’ipotesi precedente, in questo caso i rischi sono sopportati interamente dal venditore (il mancato o ritardato pagamento). Sarà quest’ultimo a doversi attivare al fine di cercare di recuperare il credito, operazione non sempre facile e che potrebbe richiedere notevoli esborsi di natura economica fino al punto di considerare, in alcuni casi, l’ipotesi della rinuncia al recupero stesso.

Il modo

Per quanto riguarda il modo in cui il trasferimento avviene ormai quasi tutte le transazioni avvengono via SWIFT, un sistema informatizzato di comunicazione tra le banche che utilizza un codice uniforme in modo da poter uniformare le definizioni e che consente di effettuare numerose operazioni, dal bonifico all’emissione di un credito documentario e, allo stesso tempo, garantisce maggiore velocità e sicurezza alle transazioni.

Gli strumenti di pagamento

Numerosi sono gli strumenti a disposizione degli operatori del commercio internazionale per poter regolare le condizioni di pagamento, strumenti che presentano caratteristiche spesso molto diverse tra loro. 

In ordine avremo pertanto i seguenti strumenti di incasso e pagamento:

  • il bonifico bancario;
  • gli incassi elettronici;
  • l’assegno bancario;
  • la cambiale tratta o il pagherò cambiario;
  • l’incasso documentario;
  • il credito documentario.

Il ricorso ad uno strumento piuttosto che un altro dipende dalla valutazione effettuata di fattori come i rischi, il grado di conoscenza e di solvibilità della controparte, la tipologia dell’accordo, la forza contrattuale, il settore merceologico di appartenenza, l’importo della fornitura, e le norme e gli usi presenti nel mercato di riferimento.

Il bonifico bancario internazionale

Il bonifico bancario consiste in un trasferimento di fondi dal conto di un soggetto (ordinante) al conto di un altro soggetto (beneficiario) presso una banca estera, ed è un mezzo di pagamento largamente utilizzato nelle transazioni internazionali grazie ai costi contenuti e alla relativa semplicità di utilizzo. Per quanto riguarda i costi è consigliabile sempre stabilire con la controparte chi debba sostenere i costi del bonifico oppure i criteri di ripartizione.

È bene ricordare che comunque il bonifico semplice, cioè non assistito da alcun tipo di garanzia a favore del destinatario, non costituisce un mezzo sicuro in quanto rimesso alla discrezionalità dell’ordinante.
Premesso quanto sopra esposto in merito al pagamento anticipato e/o posticipato, è da tener presente che spesso può accadere che il soggetto acquirente comunichi al soggetto beneficiario di aver effettuato il bonifico (magari trasmettendo ad es. via fax una copia della distinta di avvenuto bonifico) chiedendo quindi l’invio della merce ordinata. In tali casi è consigliabile richiedere il codice identificativo del bonifico e verificare presso la propria banca l’effettiva avvenuta transazione e se è spirato il termine previsto per poter revocare il bonifico.

Gli incassi elettronici

Grazie all’utilizzo sempre più massiccio dei sistemi informatici, si sono sviluppate e poi diffuse alcune forme di incassi elettronici che consentono una rapidità e una sicurezza tali da trovare sempre maggiore diffusione tra gli operatori del commercio internazionale, molto appetibili nell’ambito di operazioni che coinvolgono paesi dove il rischio di mancata riscossione non è condizionato ad esempio dal rischio-paese.

Definiti anche come Debit Transfer, vengono disposti dal creditore sulla base di una precedente autorizzazione da parte del debitore e prevedono l’incasso “salvo buon fine”.

Pur non costituendo un mezzo di pagamento in grado di garantire la certezza dell’incasso, sono un ottimo sostituto del bonifico in quanto legati a una data e visibili in caso di insoluto.

I singoli strumenti variano da paese a paese con caratteristiche diverse e qui di seguito sono esposti quelli più diffusi in ambito comunitario.

La LCR (Lettre de change relevé), in uso in Francia, è uno strumento simile alle ricevute bancarie (Ri.Ba.) in uso in Italia. In pratica permette la smaterializzazione di effetti cambiari e di ricevute ed è gestito tramite un sistema telematico. 

In Germania e in Austria esiste invece il Lastschrift. Il funzionamento di tale strumento, simile al RID in uso nel sistema bancario italiano, consente al creditore di incassare un determinato importo con la semplice presentazione per l’incasso. Richiede, come nel caso del RID italiano, la preventiva autorizzazione da parte del debitore. Ne esistono due tipologie, il Lastschrift di tipo A prevede un’autorizzazione permanente da parte del debitore. Il Lastschrift di tipo B, che costituisce la tipologia più utilizzata, invece prevede per il debitore la possibilità di contestare l’addebito e richiederne lo storno entro il termine previsto.

In Spagna viene invece chiamato IEF (Incaso electronico de efecto) e ha un funzionamento simile alla LCR francese. Con tale strumento l’incasso diviene definitivo trascorso il termine di 15 giorni.

La disciplina dei titoli di credito nelle transazioni internazionali

Per quanto riguarda i titoli di credito, è opportuno distinguere due grandi aree di riferimento. Quella riguardante i paesi di Civil Law, che hanno aderito alle Convenzioni di Ginevra sulla cambiale (1930) e sull’assegno (1931), e l’area riguardante invece i Paesi di Common Law (per la Gran Bretagna la normativa di riferimento è contenuta nel Bills of Exchange Act del 1882 e nello Cheques Act del 1957, per gli USA invece la disciplina è contenuta nell’Uniform Commercial Code). Per i Paesi di Common Law spesso le differenze sono di tipo sostanziale e non soltanto di tipo terminologico come può accadere tra i diversi paesi dell’area di Civil Law

Nei paesi di Common Law non vale la regola del “possesso vale titolo” vigente nei paesi di Civil Law, e la possibilità del portatore di esigere la prestazione contenuta nel titolo è data dall’acquisto in buona fede del titolo stesso. La cambiale, sia essa emessa in forma di Bill of Exchange o di Promissory Note, non è considerata come titolo esecutivo. Conseguentemente, in caso di insoluto, sarà necessario intentare un’azione ordinaria nei confronti dell’obbligato cambiario inadempiente.

Altra differenza è data dal fatto che, mentre in Civil Law la cambiale e l’assegno sono configurate come due tipologie di titoli di credito differenti, in Common Law l’assegno viene considerato come una specie minore di titolo cambiario.

Nei Paesi Appartenenti all’area di Civil Law invece, nonostante le summenzionate Convenzioni di Ginevra, è possibile rinvenire sensibili differenze tra la disciplina nazionale dei titoli di credito nei diversi paesi. Ad esempio, non tutti gli ordinamenti contengono, come l’Italia o la Germania, la disciplina generale sui titoli di credito, e inoltre le Convenzioni stesse prevedono, attraverso il meccanismo delle riserve, la possibilità di derogare alla Convenzione. Si tenga inoltre presente che alcuni Paesi (ad es. Turchia, Serbia e altri), nonostante abbiano firmato la Convenzione, non hanno provveduto poi alla ratifica con la conseguenza di non essere entrate in vigore nei singoli ordinamenti nazionali.

La disciplina dei titoli di credito nel diritto internazionale privato italiano

L’art. 59 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ha introdotto due nuove norme di diritto internazionale privato: la prima per i titoli cambiari, la seconda per gli altri titoli di credito.

I primi sono disciplinati per mezzo di un rinvio recettizio o materiale alle convenzioni di Ginevra sulle cambiali e sugli assegni (art. 59, commi 1 e 2), mentre per gli altri titoli di credito la norma di conflitto rinvia alla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso e per le obbligazioni diverse da quella principale alla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta (art. 59, comma 3).

I titoli cambiari sono dunque regolati dalle convenzioni di Ginevra (cioè dalla convenzione sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario del 7 giugno 1930, resa esecutiva dall’Italia con legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e dalla convenzione sui conflitti di legge in materia di assegni bancari del 19 marzo 1931, resa esecutiva dall’Italia con legge 4 gennaio 1934, n. 61).

La novità non è quindi nel criterio di collegamento, ma nella sostituzione di una regola convenzionale (che si contrapponeva a una disciplina di diritto comune) con un’unica disciplina di diritto comune, destinata ad applicarsi “anche” al di fuori dell’ambito di applicazione dettato dalle convenzioni stesse.

L’assegno bancario

L’assegno è uno strumento che per la legislazione italiana è un titolo di credito. Ciò significa possedere le caratteristiche proprie di tale categoria – astrattezza, autonomia e formalismo – oltre alla natura di titolo esecutivo che comporta (dopo la levata del protesto) la possibilità di non dovere agire legalmente per vedere riconosciuto il proprio diritto ma la possibilità di accedere, previo esperimento di alcune formalità, direttamente al processo di esecuzione.

L’assegno bancario ha la struttura formale della cambiale, ma svolge abitualmente una funzione diversa: non è, infatti, uno strumento di credito, ma costituisce uno strumento di pagamento al servizio di chi ha fondi disponibili presso una determinata banca. Può essere definito come un titolo di credito, all’ordine o al portatore, contenente l’ordine rivolto alla banca (trattaria) di pagare a vista una determinata somma e che comporta, in via sussidiaria, la responsabilità cambiaria dell’emittente (traente) e di tutti i successivi firmatari nei confronti del possessore legittimato che richiede la prestazione.

Date le possibili differenze della disciplina dell’assegno negli altri ordinamenti stranieri (quanto sopra esposto riguarda la disciplina dell’assegno secondo la legge italiana), è sconsigliato l’utilizzo di tale strumento nelle transazioni internazionali.

La disciplina dell’assegno in USA

L’assegno bancario negli USA è largamente utilizzato e, a differenza dell’Italia, anche per importi considerevoli. Tuttavia è opportuno segnalare che, a differenza che in molti ordinamenti di Civil Law, non è un titolo di credito e non è un titolo esecutivo. Ne discende quindi che verrà considerato privo dei tipici caratteri dell’astrattezza e dell’autonomia, risultando quindi collegato alla controprestazione per la quale è stato emesso. Ciò comporta che per ottenere il riconoscimento del debito e poter procedere all’esecuzione sarà necessario ottenere una sentenza di condanna. 

I titoli cambiari

Alla nozione di cambiale sono riconducibili due tipologie distinte:

  • la cambiale tratta (in ambito internazionale Bill of Exchange), contiene l’ordine che un soggetto (traente) dà a un altro soggetto (trattario) di pagare a un terzo soggetto (il prenditore del titolo) una somma di denaro determinata;
  • il pagherò cambiario (in ambito internazionale Promissory note), titolo che contiene la promessa fatta da un soggetto (emittente) di pagare una determinata somma di denaro a una determinata scadenza nei confronti di un beneficiario.

Tanto la cambiale tratta quanto il pagherò cambiario sono qualificabili come negozi giuridici unilaterali. Tuttavia, mentre per il pagherò cambiario è  pacifico che si tratti di promessa unilaterale, per la cambiale tratta esistono due diversi orientamenti: alcuni tendono a farla rientrare nella  promessa del fatto del terzo mentre altri  tendono a inquadrarla nello schema della delegazione.

Dal punto di vista giuridico, la cambiale è un titolo di credito universalmente riconosciuto e, anche se privo di esecutività in tutti i Paesi, costituisce comunque una prova del mancato pagamento.

Costituisce uno strumento molto utilizzato nei pagamenti a medio-lungo termine che riguardano forniture di importi significativi (spesso di beni strumentali e/o di impianti). Tale strumento consente al venditore, attraverso un’operazione di cessione e smobilizzo del credito, di incassare rapidamente l’importo della fornitura e allo stesso tempo al compratore di poter acquistare il bene per poi pagarlo ratealmente.

Il Pagaré formato assegno

Esiste in Spagna una particolare figura frequentemente utilizzata, il “Pagaré formato assegno”, che in pratica è un Pagaré domiciliato per il pagamento presso una banca dove l’emittente dispone di fondi. Di fatto corrisponde all’equivalente di un assegno post datato, seppur consentito dalla legge vigente. 

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