Aspetti doganali nelle operazioni di import- export

Principali novità del nuovo codice doganale

Sommario

Il nuovo codice doganale comunitario istituito con Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, stabilisce e definisce la legislazione applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci tra la Comunità ed i paesi terzi. È inoltre stato reso conforme alla convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente Reg. n. 2913/1992, grazie anche all’introduzione dell’informatizzazione di numerose procedure e allo snellimento dei sistemi di controllo.

L’obbligazione doganale

La nozione di obbligazione doganale è data dal codice doganale comunitario che la definisce come l’obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione e/o all’esportazione, naturalmente applicabili in base alle disposizioni comunitarie previste per una data merce.

Occorre preliminarmente distinguere il concetto di rapporto giuridico doganale dalla vera e propria obbligazione tributaria doganale. Questo perché il primo non comporta, di per sé e allorché ne sia rispettata la procedura, l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, ma rimanda semplicemente a quel complesso di obblighi di cui il detentore della merce deve farsi carico in base alla normativa nazionale e comunitaria.

Come in tutte le obbligazioni civili, anche quella tributaria doganale si instaura tra due (o più) soggetti, la cui individuazione è fondamentale per stabilire nei confronti di chi sorga la pretesa erariale.

Nel rapporto doganale si distinguono necessariamente due categorie di soggetti:

  • il soggetto attivo (lo Stato per il tramite dell’Agenzia Doganale), che ha il diritto di pretendere la prestazione tributaria, e che per questo si ravvisa nello stato del cui potere sovrano l’imposta doganale, per la sua essenza e per i suoi fini economici, è manifestazione tipica;
  • il soggetto passivo (importatore o esportatore), colui il quale è tenuto al pagamento dell’obbligazione doganale, vale a dire al pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione; esso è individuato nel proprietario delle merci. Da ciò si evince la relatività dei diritti di obbligazione poiché il titolare può esigere l’esecuzione della prestazione soltanto nei confronti della persona dell’obbligato che deve essere determinato o determinabile al momento in cui sorge l’obbligazione stessa. 

Il fatto generatore dell’obbligazione tributaria doganale si ravvisa dunque nella presentazione della dichiarazione scritta ai fini della immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione; al vincolo di tale merce al regime di ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi.

In questo caso, l’obbligazione nasce nel momento dell’accettazione della dichiarazione doganale concernente la relativa operazione.

Struttura della Tariffa Integrata delle Comunità Europee

Un’analisi sulla classificazione doganale delle merci non può certo esimersi dal trattare anche la Tariffa Integrata delle Comunità Europee (TARIC). Il motivo di tale scelta sta nel fatto che la tariffa in questione è basata proprio sulla nomenclatura combinata di cui si è ampiamente discusso all’inizio del presente capitolo. Per ciò che attiene gli obiettivi, va segnalato che la TARIC (TARIC Consultation) ha la funzione di raccogliere, scambiare e pubblicare in maniera ottimale le informazioni sulle statistiche del commercio estero della Comunità. Non a caso, come scopo si prefigge di rendere note tutte le disposizioni dei regolamenti comunitari che si applicano quando un prodotto viene importato/esportato dal territorio doganale definito dall’art. 4 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU). Essa è pubblicata annualmente dall’ufficio pubblicazioni ufficiali delle CE; le variazioni della legislazione comunitaria vengono comunque registrate in una banca dati continuamente aggiornata e trasmesse a tutti gli Stati membri per via telematica. Poiché la TARIC non ha valore legale, nell’eventualità di una contestazione, occorre riferirsi ai singoli regolamenti e disposizioni normative che ne costituiscono, al contrario, il fondamento giuridicamente rilevante. Al fine di delinearne la struttura, si ribadisce brevemente che essa si basa sulla nomenclatura combinata il cui codice è di otto cifre e riprende integralmente il sistema armonizzato che ne conta invece quattro. 

La sua codifica è composta quindi da dieci caratteri, individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori quattro cifre che costituiscono il codice addizionale. Relativamente all’applicazione della TARIC si precisa che, per le importazioni, vi si ricorre sempre. Invece per le operazioni di esportazione e per gli scambi intracomunitari, può essere utilizzato il codice di otto cifre che compone la nomenclatura combinata.

In conclusione si ricorda come la nomenclatura combinata (NC) costituisca la base per la dichiarazione di merci:

  • all’importazione o all’esportazione, oppure
  • quando è soggetta a statistiche sugli scambi all’interno dell’Unione.

Ciò determina quale aliquota del dazio doganale si applica e in che modo le merci sono trattate a fini statistici. La NC è quindi uno strumento di lavoro vitale per le imprese e le amministrazioni doganali degli Stati membri.
La nomenclatura combinata (NC) è stata istituita dal Reg. CEE n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. È aggiornato ogni anno ed è pubblicato come regolamento di esecuzione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L.
L’ultima versione è ora disponibile come regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/1602 nella GUUEL 273 del 31 ottobre 2018 e si applica dal 1° gennaio 2019.

La procedura di sdoganamento

La procedura doganale normale, applicabile alla generalità degli operatori, consente di assegnare alle merci uno dei regimi doganali ammessi dalla legislazione comunitaria e di determinare i diritti doganali da pagare e le obbligazioni che ne derivano. Si può schematizzare come segue:

  • presentazione alla dogana delle merci e della dichiarazione doganale;
  • registrazione della dichiarazione;
  • pagamento dei diritti;
  • controllo della dichiarazione e dei documenti a essa allegati;
  • eventuale verifica fisica della merce;
  • rilascio della merce.

Oltre che negli spazi doganali, l’operazione può essere effettuata anche presso lo stabilimento dell’impresa, col pagamento di indennità di “fuori circuito”.

L’Informazione Tariffaria Vincolante

Poiché non di rado il sistema di classificazione delle merci presenta delle difficoltà, specialmente per alcuni prodotti appartenenti alle nuove tecnologie o prodotti derivati, come nel caso, ad esempio, di sostanze chimiche, l’operatore economico può ottenere dall’Autorità doganale, l’attribuzione del relativo codice ed evitare così che gli vengano comminate le sanzioni amministrative previste.
Si desume, quindi, che lo scopo dell’Informazione Tariffaria Vincolante, di seguito denominata – ITV – è quello di superare le incertezze, di garantire l’esatta indicazione tariffaria e facilitare il compito degli operatori commerciali nell’applicazione della complessa legislazione doganale.
Si esporranno ora le modalità attraverso le quali il soggetto interessato può richiedere l’ITV, a tal proposito, si terranno in considerazione le disposizioni comunitarie del CDU afferenti all’argomento in esame.
L’ITV è valida tre anni a partire dalla data del suo rilascio che avviene a titolo gratuito e in esenzione da bollo, salvo l’eventuale addebito al richiedente delle spese sostenute dall’Amministrazione per analisi o perizie su campioni.

Forma e contenuto della dichiarazione in dogana

Tutte le operazioni doganali debbono essere precedute da una dichiarazione da farsi con l’osservanza di determinate forme e regole. Va sottolineato che tale manifestazione di volontà è produttiva di effetti giuridicamente rilevanti tra le parti, idonei a far nascere determinati adempimenti in capo al soggetto passivo, i quali si differenziano, appunto, in base al regime doganale prescelto. L’iter procedurale che si svolge presso la dogana territorialmente competente inizia, infatti, con la presentazione della dichiarazione.
Preliminarmente è opportuno ribadire che il dichiarante può essere direttamente il proprietario della merce o un suo rappresentante. 
Pertanto possiamo individuare i seguenti soggetti:

  • il proprietario della merce;
  • il rappresentante del proprietario che può essere:
    • un dipendente che agisce in nome proprio e per conto del proprietario (rappresentanza indiretta), munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo. Egli opera, conseguentemente, sotto la responsabilità del proprietario delle merci.
    • Lo spedizioniere doganale che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta).

La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • generalità e domicilio del dichiarante e del proprietario delle merci;
  • luogo di origine, di provenienza e di destinazione;
  • numero e specie dei colli;
  • descrizione completa: qualità, quantità, denominazione commerciale, classificazione doganale;
  • valore delle merci;
  • dogana di uscita, se diversa da quella di emissione.

È compito del dichiarante indicare altresì l’importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e l’ammontare della somma da pagare o garantire.
Di recente è stato predisposto dall’Amministrazione doganale italiana l’EDI (Electronic Data Interchange) per la trasmissione delle dichiarazioni doganali.

Il valore in dogana e la base imponibile per i dazi

Particolare rilievo riveste, ai fini dell’accertamento del tributo e dell’applicazione delle norme di carattere economico, oltre alla determinazione dell’origine, la determinazione del valore delle merci dichiarate all’importazione.
La regola generale prevista dall’art. 70 del codice doganale relativamente al valore in dogane delle merci importate stabilisce, ai fini del calcolo dei dazi, che il valore in dogana corrisponde al valore di transizione, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci.
Fermo restando quanto appena indicato, lo stesso articolo prevede nei paragrafi successivi una serie di criteri di valutazione. Un punto centrale è che la determinazione del prezzo deve avvenire secondo la regola della libera contrattazione in condizione di libera concorrenza. Infatti, qualora l’autorità doganale accerti e, pertanto, provi la non veridicità del valore in fattura questa può contestare tale importo e, pertanto, attribuire ai fini del calcolo dei dazi il valore adeguato.
Ai fini del calcolo della base imponibile assumono importanza i termini di resa adottati dalle parti e indicati in fattura. Questi, infatti, rappresentano elementi di costo in quanto servizi connessi con la compravendita internazionale.

Le Procedure semplificate per l’espletamento delle pratiche doganali

Si è in parte discusso degli adempimenti doganali la cui disciplina interessa, inevitabilmente, gli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi terzi. 
Ora ci si propone di analizzare le tre categorie di procedure semplificate predisposte dal Legislatore comunitario e, di fatto, non ancora adeguatamente conosciute dal mondo imprenditoriale.

Dichiarazioni doganali e dichiarazioni semplificate

In via generale, la nuova normativa doganale unionale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate. 

  • Nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), che sostituisce la procedura di domiciliazione doganale prevista dal precedente codice.
  • Dichiarazione normale (artt. 162-165 CDU):
    • resta invariata la necessità che tali dichiarazioni contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato;
    • muta considerevolmente la gestione dei documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci: non ne è più prevista l’obbligatoria allegazione alla dichiarazione, essendo sufficiente il loro possesso da parte del dichiarante che dovrà fornirli all’autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo.
  • Dichiarazione semplificata (artt. 166-167 CDU, art. 145 RD, artt. 223-224 RE, art. 16 RDT);
  • Compilazione della dichiarazione relativa a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (art. 177 CDU, art. 228 RE).
  • Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU, art. 149 RD, artt. 229-232 RE, artt. 18-20 RDT): 
  • Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art 39 e 182 CDU, art. 146-150 RD, artt. 233-235 RE, art. 21 RDT).

Import/Export

La domanda va presentata in relazione al luogo ove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente.
Se presentata da un Centro di assistenza doganale (Cad), essa va indirizzata anche a Direzione interregionale/ regionale/ interprovinciale (che danno avvio all’istruttoria). In questo, e in tutti gli altri casi in cui l’istanza viene presentata da soggetti diversi da titolari di autorizzazioni, è necessario che venga corredata da elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l’occasionalità.
Il procedimento per il rilascio dell’approvazione dei luoghi deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Dal 1° maggio 2016, è questa la nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” adottata dalle Dogane.

Export

Per la presentazione in luogo diverso dalla dogana di merci unionali destinate all’export, il luogo deve essere idoneo all’effettuazione dei controlli doganali.

L’istanza per l’approvazione del luogo all’export può essere prodotta da:

  • dichiaranti che effettuino con continuità operazioni di esportazione presso il luogo da approvare, purché posseggano il titolo giuridico per l’utilizzo del luogo per la presentazione delle merci;
  • titolari di depositi doganali e di magazzini di temporanea custodia, società di gestione di nodi logistici che mettano a disposizione dei dichiaranti spazi per l’effettuazione dei controlli doganali.
italiacamerun Aedic associazione

A.E.D.I.C.
Camerun - Yaounde
Italy - Gorizia

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