Contrats utilisés dans le commerce international

La vente internationale dans les conventions de Vienne - C.I.S.G. 1980 /1

Résumé

Elle régit les contrats de vente internationale de biens meubles corporels.

Les biens incorporés (par exemple les marques, les brevets, la propriété intellectuelle, les logiciels) entre des parties ayant leur siège dans des États différents sont exclus.

La Convention de Vienne est un corpus juridique unique composé de 101 articles répartis en quatre parties :

  1. champ d'application (1-14) : règles identifiant le contrat faisant l'objet de l'accord ;
  2. formation du contrat (15-24) : comment le contrat de vente international est finalisé ;
  3. obligations des parties : obligations du vendeur, obligations de l'acheteur, recours en cas d'inexécution ;
  4. Dispositions finales : contient principalement des règles de droit international relatives à la ratification, qui n'ont d'intérêt que pour l'article 101, qui indique quelles versions de la convention font foi.

La Convention, en vertu de l'article 1(1), s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre des parties dont les établissements sont situés dans des États différents :

  • lorsque ces États sont des États contractants ;
  • lorsque les règles du droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant.

La Convention de Vienne s'applique en premier lieu aux contrats d'assurance. à vendremais aussi des contrats de l'administration
La vente doit être internationale, c'est-à-dire entre des entrepreneurs ayant leur siège dans différents pays.
Il peut s'agir d'un contrat de vente d'un bien déjà construit ou d'un bien à construire dans le futur. En particulier, la Convention de Vienne stipule à l'Art. 3 :

  • au paragraphe 1 :que les contrats de fourniture de biens à fabriquer sont considérés comme des ventes ou à produire, sauf si le commanditaire s'engage à fournir la partie substantielle des matériaux nécessaires à cette fabrication ou construction" (hypothèse d'un contrat dit de " compte de travail ") ;
  • au paragraphe 2 :la convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la majeure partie des obligations de l'entrepreneur qui fournit les biens consiste à fournir de la main-d'œuvre et d'autres services"(contrat d'approvisionnement).

Dans les deux paragraphes ci-dessus, les obligations de faire l'emportent sur les obligations de donner, et il n'y a donc pas de contrat de vente où l'obligation de donner (transférer le bien) l'emporte sur l'obligation de faire (exercer une activité).

Dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 3, le travail et la prestation de services constituent une partie prépondérante du contrat et ne peuvent donc pas être considérés comme une vente puisque, pour la Commission, il s'agit d'une vente. Théorie de la prévalenceSi le "faire" dépasse le "donner", un contrat de vente est exclu.

La Convention prend en considération formulaire du contrat, en optant pour une liberté absolue.

Les règles de la Convention peuvent faire l'objet de dérogations entre les parties.

Le contrat d'agence commerciale internationale

L'agent commercial est une entité indépendante, chargée de façon permanente (donc différente d'un intermédiaire commercial). chercheur), de promouvoir ou de conclure, s'il est pourvu d'une représentation, des contrats pour le compte d'un mandant.

Presque toutes les juridictions ont développé, dans la législation ou la jurisprudence, leurs propres règles applicables à la relation entre l'agent et le commettant, ce qui conduit à ce que les règles régissant la relation entre le commettant et l'agent étranger doivent être recherchées dans le système national dont la loi a été désignée comme régissant la relation qui, si elle n'est pas réglementée, est celle de l'agent.

Au sein de l'Union européenne, le Directive CEE n° 653/1986sur la question de l'agence commerciale, a conduit à une homogénéité appréciable des réglementations en vigueur dans les différents États membres de l'UE.

Le contrat d'agence est conclu avec l'accord des parties.

La formulaire S'agissant de la structure du contrat, il est conseillé de la réglementer lors de sa rédaction :

  • obligations et droits de l'agent
  • exclusif
  • durée et fin de la relation
  • les indemnités dues à l'agent à la fin de la relation.

Obligations et droits de l'agent

Obligations de l'agent

L’agente è tenuto a promuovere diligentemente affari per conto del preponente, curando in tal modo gli interessi di quest’ultimo.

In particolare si consiglia nel contratto di regolamentare:

  • come promuovere e incrementare le vendite dei prodotti del preponente;
  • come informare il preponente sulle opportunità commerciali possano rivestire un interesse per il preponente;
  • l’attenersi alle istruzioni del preponente;
  • il rispetto di un obbligo di confidenzialità;
  • la previsione, se lo si ritiene utile, di un obbligo di non concorrenza:
    • durante la vigenza del contratto;
    • successivo alla cessazione del contratto;
  • l’eventuale obbligo di provvedere alle riscossioni.

Dans leU.E., in ossequio a quanto prescritto nell’art. 20 della Direttiva sugli agenti, una clausola che prevede obblighi di non concorrenza in capo all’agente, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, per essere valida, deve essere provata per iscritto e non eccedere i due anni.Nell’U.E. è vietato lo star del credere come clausola generale, o è molto limitato, come in Italia. Invece, se il contratto è sottoposto a un diritto non appartenente a uno Stato aderente alla UE, molto spesso, è ancora ammissibile.
Con tale clausola s’intende l’obbligo che si assume l’agente di non ricevere la propria provvigione se il cliente non paga.
Diritti dell’Agente

  • compenso/provvigione;
  • diritto a ottenere dal preponente la documentazione necessaria relativa alle merci.

Esclusiva

La pattuizione di una esclusiva va inquadrata nell’ambito del rapporto di collaborazione che si instaura fra agente e preponente in forza del contratto di agenzia.

Se si pattuisce una clausola di esclusiva il distributore o l’agente ha diritto di essere l’unico che svolge la propria attività sul Territorio concordato e per i Prodotti definiti nel contratto.

Può essere unilaterale, se gioca solo a favore di una parte, bilaterale quando è reciproca.

Durata e cessazione del contratto

Essendo un rapporto che presuppone una collaborazione stabile fra agente e preponente, basato sulla fiducia personale, quello di agenzia è per sua natura un contratto di durata.

Esso, pertanto, secondo le regole generali, può essere a tempo determinato o indeterminato.

Prestare attenzione alle norme di legge sul preavviso se il preponente decide di recedere dal contratto di agenzia.

Indennità di fine rapporto

La ratio di un simile diritto va ricercata nel desiderio dei vari legislatori di tutelare maggiormente l’agente garantendogli un “ristoro” per le perdite che egli normalmente subisce in relazione allo scioglimento del contratto in termini sia di minori ricavi, conseguenti a una cessazione dell’attività, sia di clientela che rimane acquisita al preponente, sia di perdita da parte dell’agente dei “mezzi di sostentamento” in quanto si è interrotta la sua attività.Secondo la Direttiva U.E. 1986/653 il diritto all’indennità è subordinato alla sussistenza di due condizioni:

  • nel corso del rapporto l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde o che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità peraltro non è dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

Il contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione è quel contratto con il quale un soggetto acconsente di vendere beni, a determinate condizioni, a un altro soggetto, affinché questi provveda alla loro “rivendita”, lucrando il proprio compenso fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto e sottostando ad obbligazioni volte a soddisfare le esigenze distributive del primo contraente.

Questa figura contrattuale risulta conosciuta in quasi tutti gli ordinamenti, ma in realtà soltanto pochi prevedono una disciplina legislativa volta alla sua regolamentazione (come per esempio ha fatto il Belgio nel 1961).

L’incertezza sulla disciplina applicabile all’accordo, da un punto di vista pratico, accentua l’esigenza, per coloro che si accingono a stipulare un simile contratto, di procedere alla redazione di un testo negoziale il più possibile articolato e completo, in cui risultino ben individuati gli obblighi ed i diritti di ciascuna parte.

Il contratto di distribuzione si perfeziona con il consenso delle parti ed è normalmente a forma libera.

La struttura di un contratto di distribuzione

Si possono individuare tre grandi aree di clausole volte a regolare i diritti e gli obblighi di ciascun contraente:

  • l’area inerente le pattuizioni riferibili alla concessione o meno di un esclusiva al distributore sul territorio affidatogli
  • l’area relativa all’obbligo del distributore di promozione degli affari e in particolare: 
    • l’obbligo di allestimento e mantenimento di un’adeguata organizzazione di vendita da parte del distributore
  • l’area relativa all’impegno del produttore di fornire i prodotti contrattuali al distributore ed in particolare:
    • le modalità e tempi relativi all’inoltro degli ordini di acquisto e modalità e tempi entro i quali dovranno essere comunicate le relative accettazioni (“conferme d’ordine”)
    • i tempi e modalità di consegna
    • i prezzi consigliati dei prodotti
    • le modalità e i termini di pagamento
    • le modalità per il reclamo in presenza di prodotti non conformi a quelli ordinati o viziati e le eventuali garanzie da parte del produttore

Il contratto di joint-venture

Le terme joint-venture nel commercio internazionale può indicare le più disparate forme di collaborazione tra imprese per il raggiungimento di obiettivi molto diversi tra loro, e che possono essere di natura:

  • industriale (realizzazione di opere civili e/o di impianti di produzione di particolare complessità tecnica e di particolare impegno economico, sfruttamento di giacimenti minerari, ecc.)
  • commerciale (creazione di una rete di vendite in nuovi paesi)
  • finanziaria (collocazione di emissioni obbligazionarie od azionarie)

Con tale termine non ci si riferisce, dunque, ad una fattispecie giuridica unica e ben definita, quanto piuttosto ad una varietà di situazioni in cui l’elemento comune è rappresentato dalla cooperazione tra imprese.

Anche sotto un profilo tecnico, non è quindi possibile dare una definizione di joint-venture, ma si può soltanto osservare che la denominazione joint-venture designa in genere un contratto con il quale due o più imprese si impegnano a collaborare, con obblighi e responsabilità tra esse ripartiti, alla realizzazione di un investimento o di un’opera, al fine di dividersi i rischi, e conseguire un utile da ripartire proporzionalmente.

Joint-venture contrattuale e joint-venture societaria

Tale collaborazione tra imprese può assumere:

  • forma contrattuale (c.d. contractual joint-venture o unincorporated joint venture o non equity joint venture)
  • forma societaria (c.d. joint venture corporation o incorporated joint-venture o equity joint venture)

Nel primo caso le parti coordinano mediante un contratto le proprie attività in vista del raggiungimento di un obiettivo comune senza dar vita ad una nuova impresa che, dal punto di vista giuridico, crei un nuovo soggetto.

Nel secondo caso, invece, i contraenti affidano ad una società da loro costituita il compito di realizzare l’obiettivo comune, creando una vera e propria nuova entità giuridica.

Références bibliographiques et web

Bibliografia in tema di contrattualistica internazionale

Consulente Avv. Marco Tupponi

  • A cura di Marco Tupponi “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione anno 2019 – Edizioni Giappichelli
  • Fabio Bortolotti “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione 2009 – Edizioni Cedam
  • Marco Tupponi “Joint Venture e Contratto di Rete” – edizioni Cedam
  • Enrico Ghirotti – Marco Tupponi “I contratti della distribuzione commerciale” – edizioni Maggioli

 Sitografia in tema di contrattualistica internazionale

italiacamerun Aedic association

A.E.D.I.C.
Cameroun - Yaoundé
Italie - Gorizia

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